Conferma del Culto alla Beata Ludovica Albertoni
1671
Conferma della dichiarazione dei Cardinali di Santa Romana Chies a circa il Culto immemorabile della Beata Ludovica e, tenute presenti le disposizioni dei decreti di Urbano VIII, la possibilità di celebrare la S. Messa e recitare I'Ufficio in onore della Beata il 31 Gennaio nella Chiesa di S. Francesco dei Frati Minori nel rione di Trastevere
Papa Clemente X a perpetuo ricordo di questo evento
Considerando
con pio affetto il campo della Chiesa, che noi abbiamo avuto da
coltivare dal Divino Agricoltore, ora florido per il pregio della
castità, ora vigoroso per la maestà della vedovanza, ora ricco dei
frutti del matrimonio, riteniamo opportuno che siano onorati i gloriosi
meriti delle sante vedove, che avendo seguito non un calcolo umano ma
l'ideale evangelico ottenuto per l'infusione dello Spirito divino, si
dedicarono alle cose del Signore per essere sante nel corpo e nello
spirito, e per sperare in Dio praticando implorazioni e preghiere giorno
e notte.
Esaudiamo così volentieri i voti dei fedeli cristiani,
e specialmente i voti dei fedeli di questa nostra alma città, della
quale si diffondono continuamente in tutte le parti del mondo cristiano
esempi di buone opere.
Così, dopo matura decisione, riteniamo che questo servirà nel Signore a spirituale conforto ed edificazione dei fedeli.
1)
Avendo venerato pertanto, per moltissimi anni, come non molto tempo fa
ci hanno fatto sapere i diletti figli e il Senato e il popolo romano, ed
essi stessi avendo onorato la Beata Ludovica vedova, loro concittadina,
di illustre prosopia dell'antichissima famiglia degli Albertoni,
offrendo non meno per devozione che per generosità, un prezioso codice e
dei ceri ogni anno al 31 Gennaio, giorno in cui si addormentò nel
Signore, alla Chiesa di S. Francesco situata nel rione Trastevere, della
detta città , appartenente ai Minori riformati dell'Ordine di S.
Francesco, in cui riposa il venerabile corpo della beata Ludovica, e
avendoci supplicato umilmente all'inizio stesso del nostro Pontificato,
che ci degnassimo di affidare col beneplacito apostolico al consesso dei
nostri fratelli Cardinali addetti ai sacri riti la causa della
canonizzazione della ricordata Beata Ludovica a conferma del suo
immemorabile culto.
2) Noi in verità, acconsentendo con paterna clemenza al desiderio degli stessi ponenti, firmammo di nostra mano la proposizione della causa e in forza di essa si sarebbe stabilito il processo coi necessari requisiti e riconosciuto questo dal nostro figlio diletto Vicario Generale della citata città, sarebbe seguita la dichiarazione dello stesso Vicario sul caso preso in esame, e di poi la Congregazione dei Cardinali avrebbe dato la conferma e avrebbe accertato il culto immemorabile della Beata Ludovica e avrebbe convalidato il caso secondo i decreti della venerata memoria del nostro predecessore Urbano VIII .
3) Da ciò deriva che noi desiderando dare un consenso favorevole, per quanto possiamo nel Signore alle pie pressanti preghiere del Senato e del popolo sopradetti, e volendo sciogliere per ordine le loro individuali persone da qualsiasi sentenza ecclesiastica di scomunica di sospensione, di interdetto, e da altre sentenze ecclesiastiche, come censure e pene contratte secondo il diritto e secondo criterio umano, in qualunque circostanza o per qualsiasi motivo se mai a qualcuno risultino in qualche modo legate, assolvendo queste per ottenere l'effetto delle presenti disposizioni e sicuri che saranno assolte, con la autorità apostolica, con lo spirito delle situazioni presenti, confermiamo, e approviamo la dichiarazione fatta dalla sullodata Congregazione dei Cardinali, così come viene presentato, che cioè risulta il Culto immemorabile della detta Beata Ludovica e che non dissenta dai decreti del predetto Urbano nostro predecessore, e aggiungiamo ad essa la forza della inviolabile fermezza Apostolica.
4) Inoltre concediamo e permettiamo per sempre che possano essere celebrate l'Ufficio e la Messa in onore della beata Ludovica dal comune delle Sante nè vergini nè martiri secondo le rubriche del breviario e del messale romano, ogni anno il 3l Gennaio nella Chiesa di S. Francesco della nostra città anche dai Sacerdoti che celebreranno in quella Chiesa in quello stesso giorno.
5) Nonostante costituzioni e ordinazioni apostoliche e altre disposizioni contrarie.
6) Vogliamo inoltre che alle traduzioni e alle copie delle presenti lettere, anche se a stampa firmate di propria mano da un pubblico notaio e munite da sigillo di una persona che rivesta una dignità ecclesiastica, si dia la stessa credibilità nel giudizio e fuori di esso, che si avrebbe alla loro presenza.
Dato in Roma, presso S. Maria Maggiore con l'Anello del Pescatore (sub anulo Piscatoris) 28 gennaio 1671, primo del nostro pontificato.
Traduzione del Rev.mo Prof. Antonio Lavaia, barnabita
A cura della Prof. Valeria Menconi, ofs
Foto: lunetta della Cappella della B. Ludovica Albertoni, affresco attribuito a Gaspare Celio
2) Noi in verità, acconsentendo con paterna clemenza al desiderio degli stessi ponenti, firmammo di nostra mano la proposizione della causa e in forza di essa si sarebbe stabilito il processo coi necessari requisiti e riconosciuto questo dal nostro figlio diletto Vicario Generale della citata città, sarebbe seguita la dichiarazione dello stesso Vicario sul caso preso in esame, e di poi la Congregazione dei Cardinali avrebbe dato la conferma e avrebbe accertato il culto immemorabile della Beata Ludovica e avrebbe convalidato il caso secondo i decreti della venerata memoria del nostro predecessore Urbano VIII .
3) Da ciò deriva che noi desiderando dare un consenso favorevole, per quanto possiamo nel Signore alle pie pressanti preghiere del Senato e del popolo sopradetti, e volendo sciogliere per ordine le loro individuali persone da qualsiasi sentenza ecclesiastica di scomunica di sospensione, di interdetto, e da altre sentenze ecclesiastiche, come censure e pene contratte secondo il diritto e secondo criterio umano, in qualunque circostanza o per qualsiasi motivo se mai a qualcuno risultino in qualche modo legate, assolvendo queste per ottenere l'effetto delle presenti disposizioni e sicuri che saranno assolte, con la autorità apostolica, con lo spirito delle situazioni presenti, confermiamo, e approviamo la dichiarazione fatta dalla sullodata Congregazione dei Cardinali, così come viene presentato, che cioè risulta il Culto immemorabile della detta Beata Ludovica e che non dissenta dai decreti del predetto Urbano nostro predecessore, e aggiungiamo ad essa la forza della inviolabile fermezza Apostolica.
4) Inoltre concediamo e permettiamo per sempre che possano essere celebrate l'Ufficio e la Messa in onore della beata Ludovica dal comune delle Sante nè vergini nè martiri secondo le rubriche del breviario e del messale romano, ogni anno il 3l Gennaio nella Chiesa di S. Francesco della nostra città anche dai Sacerdoti che celebreranno in quella Chiesa in quello stesso giorno.
5) Nonostante costituzioni e ordinazioni apostoliche e altre disposizioni contrarie.
6) Vogliamo inoltre che alle traduzioni e alle copie delle presenti lettere, anche se a stampa firmate di propria mano da un pubblico notaio e munite da sigillo di una persona che rivesta una dignità ecclesiastica, si dia la stessa credibilità nel giudizio e fuori di esso, che si avrebbe alla loro presenza.
Dato in Roma, presso S. Maria Maggiore con l'Anello del Pescatore (sub anulo Piscatoris) 28 gennaio 1671, primo del nostro pontificato.
Traduzione del Rev.mo Prof. Antonio Lavaia, barnabita
A cura della Prof. Valeria Menconi, ofs
Foto: lunetta della Cappella della B. Ludovica Albertoni, affresco attribuito a Gaspare Celio